Statuto

የኢትዮ ሮማ ባህልና  ስፖርት  ማህበር

Associazione Culturale e Sportiva

  ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA ETHIO-ROMA

  

Alessandro Bacher

Michele Gallo

Roberto Canti

Igino Ferramo

Dereje Demisse

Mario De Stefani 

Natale di Leone

 

 

 I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

 

1. E’ costituita fra di essi un’associazione culturale e sportiva amatoriale

denominata ETHIO-ROMA con sede in Via Portogallo, N° 15 Roma

 

2. L’Associazione è apartitica ,senza distinzioni di razze e religione;

esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.

 

3. L’Associazione, regolata dall’art.36 del Codice Civile, è retta dallo statuto che viene

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

 

4. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:

 

–  Presidente e Legale Rappresentante: Signor Alessandro Bacher

–  Vice Presidente: Signor Michele Gallo

–  Segretario: Signor Roberto Cant

–  Tesorieri: Signor Igino Ferramo 

–  Direttore Sportivo: Signor Roberto Canti 

–  Allenatore : Signor Roberto Canti 

–  Consiglieri:   Signor Mario De Stefani,  Signor Dereje Demisse, Signor Di Natale 

 

5. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario come sopra

nominati, restano in carica 4 anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le

procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.

 

6. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto

sono a carico dell’Associazione.

 

Letto, confermato e sottoscritto: Roma 06/10/2013

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA

ETHIO-ROMA

 

Art.1

E’ costituita l’associazione culturale e sportiva amatoriale denominata ETHIO-ROMA

L’Associazione ha sede in Via Portogallo,N° 15,Roma

 

Art. 2

L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere

l’esperienza.

L’associazione è apartitica e non fa distinzioni di razze e religione.

L’Associazione aderirà alle Attività Sportive amatoriali.

 

Art.3

L’Associazione ha lo scopo di praticare, partecipare,organizzare,promuovere e diffondere la

cultura attraverso lo sport e altro , ispirando la sua attività ai valori umani.

In particolare l’Associazione si propone di:

a) favorire la crescita culturale e sportiva dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso

lo sport e altre iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali,

associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;

b) valorizzare le tradizioni popolari e religiose;

c) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;

d) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle

finalità dell’Associazione.

 

 

Art. 4

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi

ispiratori, ne accettino Io Statuto e intendano partecipare all’attività associativa. Tutti i soci

sono tenuti a tesserarsi.

 

Art. 5

La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene

deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della

domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età

deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

 

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli

organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

 

Art. 7

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi

dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento e di

osservare le disposizioni statutarie e regolamentari.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure

dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal

Consiglio Direttivo.

 

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo

annuale del tesseramento all’ente di affiliazione dell’Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni

materiali o morali all’Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un

mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo

l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea su proposta dei Consiglio Direttivo

dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e

conciliative previste dagli statuti e regolamenti dell’ETHIO-ROMA.

 

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto

versato all’Associazione.

 

L’ASSEMBLEA

 

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

 

Art. 11

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente, in via

ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le

problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità

educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio

Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci,

purché in regola con i versamenti delle quote associative.

 

Art. 12

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data

della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben

visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve

contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine

del giorno.

 

Art. 13

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il

pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro

socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

 

Art. 14

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza

assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la

prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15

comma 2.

 

Art. 15

L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni 3 anni elegge il Consiglio

Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera

su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di

espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la

metà dei soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è

deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

 

Art. 16

lì Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di

tre membri; tutti i componenti durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

a) fissare la data dell’assemblea annuale;

b) redigere il rendiconto annuale;

c) predisporre la relazione dell’attività svolta;

d) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti di cui l’Associazione si avvale

per le proprie attività;

e) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

f) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

g) proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;

 

Art. 18

lì Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in

carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale

rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al

Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio

Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno

designato Vicario, ed un Tesoriere.

 

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla

sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza

del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando

vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai

membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente

lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

IL PATRIMONIO 

Art. 21

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai

soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà

dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere

distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione

non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini

 

Art. 22

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo,

dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l’art. 15, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà

devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei

soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996

n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

 

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali

regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai

regolamenti organici della ETHIO-ROMA.

 

 

Roma 06/10/2013 

የኢትዮ፣ሮማ ባህልና ስፖርት ማህበር

Associazione Culturale e Sportiva

ETHIO – ROMA

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