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Associazione Culturale e Sportiva
ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA ETHIO-ROMA
Alessandro Bacher
Michele Gallo
Roberto Canti
Igino Ferramo
Dereje Demisse
Mario De Stefani
Natale di Leone
I medesimi stipulano e convengono quanto segue:
1. E’ costituita fra di essi un’associazione culturale e sportiva amatoriale
denominata ETHIO-ROMA con sede in Via Portogallo, N° 15 Roma
2. L’Associazione è apartitica ,senza distinzioni di razze e religione;
esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
3. L’Associazione, regolata dall’art.36 del Codice Civile, è retta dallo statuto che viene
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:
– Presidente e Legale Rappresentante: Signor Alessandro Bacher
– Vice Presidente: Signor Michele Gallo
– Segretario: Signor Roberto Cant
– Tesorieri: Signor Igino Ferramo
– Direttore Sportivo: Signor Roberto Canti
– Allenatore : Signor Roberto Canti
– Consiglieri: Signor Mario De Stefani, Signor Dereje Demisse, Signor Di Natale
5. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario come sopra
nominati, restano in carica 4 anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le
procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.
6. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto
sono a carico dell’Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto: Roma 06/10/2013
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA
ETHIO-ROMA
Art.1
E’ costituita l’associazione culturale e sportiva amatoriale denominata ETHIO-ROMA
L’Associazione ha sede in Via Portogallo,N° 15,Roma
Art. 2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere
l’esperienza.
L’associazione è apartitica e non fa distinzioni di razze e religione.
L’Associazione aderirà alle Attività Sportive amatoriali.
Art.3
L’Associazione ha lo scopo di praticare, partecipare,organizzare,promuovere e diffondere la
cultura attraverso lo sport e altro , ispirando la sua attività ai valori umani.
In particolare l’Associazione si propone di:
a) favorire la crescita culturale e sportiva dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso
lo sport e altre iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali,
associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
b) valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
c) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
d) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle
finalità dell’Associazione.
Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi
ispiratori, ne accettino Io Statuto e intendano partecipare all’attività associativa. Tutti i soci
sono tenuti a tesserarsi.
Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene
deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della
domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età
deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli
organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art. 7
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi
dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento e di
osservare le disposizioni statutarie e regolamentari.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure
dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo
annuale del tesseramento all’ente di affiliazione dell’Associazione.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni
materiali o morali all’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un
mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo
l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea su proposta dei Consiglio Direttivo
dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e
conciliative previste dagli statuti e regolamenti dell’ETHIO-ROMA.
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto
versato all’Associazione.
L’ASSEMBLEA
Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 11
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente, in via
ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le
problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità
educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci,
purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 12
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data
della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben
visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve
contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine
del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il
pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro
socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 14
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza
assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la
prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15
comma 2.
Art. 15
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni 3 anni elegge il Consiglio
Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera
su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di
espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la
metà dei soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è
deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16
lì Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di
tre membri; tutti i componenti durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) fissare la data dell’assemblea annuale;
b) redigere il rendiconto annuale;
c) predisporre la relazione dell’attività svolta;
d) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti di cui l’Associazione si avvale
per le proprie attività;
e) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
f) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
g) proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;
Art. 18
lì Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in
carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale
rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al
Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio
Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno
designato Vicario, ed un Tesoriere.
Art. 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla
sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza
del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando
vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai
membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente
lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
IL PATRIMONIO
Art. 21
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai
soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà
dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere
distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione
non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini
Art. 22
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo,
dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l’art. 15, secondo comma.
Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà
devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei
soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali
regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai
regolamenti organici della ETHIO-ROMA.
Roma 06/10/2013
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Associazione Culturale e Sportiva
ETHIO – ROMA